fbpx
Telefono +39 059/3966177
Indirizzo Viale Vittorio Veneto, 73 - 41124 Modena

Investigazioni con GPS: quando si può utilizzare e quando no

Investigazioni con GPS: quando si può utilizzare e quando no

Utilizzare il GPS nelle investigazioni è legittimo. Lo conferma il DM 269/10.

In Fima Investigazioni molto spesso utilizziamo il GPS cioè il localizzatore satellitare. Grazie al GPS la nostra vita di investigatori viene facilitato o, meno complicata, nei casi di pedinamento di una persona che ci vengono affidati.

Perché? Perché, grazie al GPS, è sempre possibile localizzare ad un determinato indirizzo, dove si trova l’auto o in generale il veicolo della persona che stiamo pedinando. Chiaro che, a monte, dobbiamo installare nel veicolo il localizzatore stesso. Grazie al GPS, è possibile quindi conoscere il luogo in cui il veicolo del soggetto indagato si trova.

E’ infatti possibile pedinare una persona, anche per strada, in auto o a piedi, poiché ciò non viola la privacy e non esistono norme che lo vietino. C’è un’unica condizione: la persona pedinata non si deve accorgere di esserlo e non si deve sentire minacciata o importunata. Se ciò avviene si rientra nel reato di molestie.

Comprendete bene quanto sia delicato il pedinamento. Occorre farlo fare da un investigatore privato o da personale qualificato di un’agenzia d’investigazioni che agiscono come professionisti, utilizzando tecniche che permettono di non farsi scoprire. L’importante è che il pedinamento sia legittimo e lo è.

Anche l’uso del GPS è legittimato dal DM n. 269 del primo dicembre 2010.

Nello specifico l’art. 5, comma 2, prevede espressamente la correttezza dell’utilizzo del GPS per: “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I) (attività di  indagine  in  ambito  privato);  a.II) (attività di indagine in ambito aziendale); a.III) (attività d’indagine in ambito  commerciale); a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo); le agenzie investigative possono svolgere l’attività di osservazione dinamica o statica anche a mezzi di strumenti elettronici.

Ci sono state controversie nelle quali l’utilizzo del GPS è arrivato in ricorso fino in Cassazione nell’ambito del reato di violazione della privacy. E’ intervenuta la Corte Suprema che non si è trovata concorde con la Cassazione ed ha rigettato il ricorso.

La motivazione del rigetto da parte dei giudici è stata che l’utilizzo del GPS non lede il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni e non comporta la violazione del domicilio.  Per farvi comprendere meglio il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è assolutamente applicato nel caso dell’utilizzo di microspie per le intercettazioni, che prevede la richiesta di autorizzazione del giudice prima di essere installate.

Ma…c’è un ma nell’utilizzo del GPS.

I dati rilevati con il “pedinamento elettronico” non sono ritenuti validi come prova in sede di giudizio.

Questo perché la posizione del veicolo di un indagato in un determinato luogo non significa che la persona fisica fosse in quel luogo con il suo veicolo.

Non c’è problema comunque poiché l’ostacolo della non validità dei dati del GPS si risolve con l’integrazione di altre prove come possono essere foto e video che l’investigatore privato potrà fornire seguendo, con pedinamento fisico, l’indagato. Ciò è possibile proprio perché l’investigatore segue il percorso del veicolo che viene indicato dal GPS.

Fima Sicurezza ed Investigazioni.

Tel: 059 3966177

E.mail: info@sicurezzaeinvestigazionifima.it

La verità al primo posto.

CHIAMACI PER UN INCONTRO

Comments are closed.

Follow by Email
Instagram
Live Editor